SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI
(PROGETTAZIONE ANTINCENDIO, AUTORIZZAZIONI E PRATICHE ANTINCENDIO,
SCIA ANTINCENDIO, CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CPI)
La sicurezza antincendio è uno dei requisiti essenziali ai quali debbono rispondere sia le opere edili che quelle impiantistiche.
SICURLAV - SICUREZZA LAVORO FIRENZE, attraverso una rete di collaboratori professionisti offre ai propri clienti una pluralità di servizi per la prevenzione incendi (progettazione antincendio, presentazione SCIA antincendio, richiesta di certificato di prevenzione incendi - CPI, pratiche e autorizzazioni antincendio, istanze di progetto antincendio, etc.). Operiamo principalmente a Campi Bisenzio - Firenze, Prato, Pistoia ma possiamo gestire pratiche di prevenzione incendi anche ad Arezzo, Pisa, Lucca, Livorno, Siena, Grosseto, Massa, Carrara e in tutta la Toscana.
- Corsi di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (Rischio Basso 4 ore - Rischio Medio 8 ore, Rischio Alto 16 ore)
- Valutazione Rischio Incendio ai sensi del D.Lgs 81/08;
- Audit e verifiche di conformità alla normativa di prevenzione incendi;
- Studi di fattibilità per adeguamenti alle norme di prevenzione incendi;
- Progetti di prevenzione incendi e certificazioni per la presentazione della SCIA (DPR 151/11);
- Progettazione impianti antincendio (rete idranti, sprinkler, naspi, schiuma, Water-Mist, Hi-Fog, gas inerti, rilevazione e allarme incendio; evacuatori di fumo e calore, ecc...);
- Pratiche per il rilascio e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;
- Verifica e collaudo reti idriche antincendio e impianti antincendio;
- Analisi sicurezza antincendio mediante approccio ingegneristico - D.M. 9/5/2007 (modellazione attività e analisi prestazionale);
- Redazione del Piano di Emergenza, comprensivo di elaborati grafici;
- esercitazioni periodiche del piano di gestione dell' emergenza, con prova di evacuazione ed impiego di impianti ed attrezzature di lotta antincendio;
- Compilazione e gestione registro attrezzature antincendio;
L’attività di Prevenzione degli Incendi e Sicurezza, svolta attraverso i nostri collaboratori professionisti qualificati, prevede la fornitura, installazione, gestione e manutenzione di una vasta gamma di prodotti e soluzioni nell’ambito della prevenzione incendi e degli infortuni sul lavoro. In particolare, tale attività comprende:
- Attività Antincendio
Gestione a 360° di tutte le tematiche per la protezione contro gli incendi e per la sicurezza dei beni e persone: valutazione del rischio incendio (basso, medio, alto), corsi di formazione antincendio a rischio basso 4 ore, rischio medio 8 ore, rischio elevato 16 ore (con preparazione all'esame presso i Vigili del Fuoco per l'accertamento dell'Idoneità Tecnica Antincendio prevista per le attività soggette, elencate nell'Allegato X del DM del 10/03/98), alla progettazione antincendio ai sensi del Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015), SGSA, fornitura e messa in opera dei sistemi fino alla manutenzione impianti (antincendio, security etc.). - Servizi e consulenza Antincendio
Offriamo servizi di consulenza di prevenzione incendi, assistenza alla presentazione di pratiche VV.F. di cui al DPR n. 151/2011, presentazione SCIA antincendio, rinnovo CPI, progettazione impianti antincendio, collaudo impianti, perizie giurate. Consulenza prevenzione incendi con tecnici iscritti negli elenchi del Ministero degli Interni.
Cos'è l'Idoneità Tecnica degli addetti antincendio? In quali casi è richiesta obbligatoriamente?
Risulta doveroso fare un accenno sulla necessità - per alcune tipologie di aziende e attività - di ottenere per i propri addetti antincendio l'Idoneità Tecnica Antincendio presso un comando dei Vigili del Fuoco, attraverso un accertamento che consiste in un esame con prova scritta, orale ed esercitazione pratica di spegnimento incendio (utilizzo estintori su vasca infuocata, lancio e riavvolgimento manichetta idrante, capacità di indossamento autorespiratore, etc.) da superare positivamente per poter ottenere l'attestato di Idoneità Tecina Antincendio.
L’art. 37 Comma 9 del D.Lgs. 81/08 (TUSL), infatti, richiede l’obbligo per qualsiasi attività con la presenza di almeno un lavoratore di frequentare un corso di formazione per il conseguimento dell’attestato per addetto all’antincendio a rischio basso 4 ore, medio 8 ore o alto 16 ore, in funzione del rischio di incendio individuato per la relativa attività e luogo di lavoro attraverso una approfondita valutazione del rischio incendio riportata sul DVR generale o su un DVR specifico del rischio incendio. Il rischio individuato potrà risultare univocamente: basso, medio o elevato. Nei casi di rischio di incendio medio o elevato potrebbe esserci l’obbligo di conseguire anche un attestato di Idoneità Tecnica. Vediamo di seguito quando scatta questo obbligo.
Se l’attività rientra tra le categorie elencate nell'Allegato X del DM del 10/03/98, terminato proficuamente il Corso Antincendio a rischio elevato (16 ore) o medio (8 ore) da noi erogato, sarà necessario richiedere obbligatoriamente [servizio non incluso nel prezzo] l’accertamento per il rilascio dell’IDONEITÀ TECNICA per gli addetti antincendio (di cui all’articolo 37 comma 9 del D.L.gs 81/08) al comando dei Vigili del Fuoco di competenza. Il rilascio dell’Idoneità Tecnica avverrà a seguito di un esame con prove orali, scritte ee esercitazioni pratiche di spegnimento incendio da svolgere obbligatoriamente presso il Comando e sotto l’esclusiva competenza dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti (o presso il quale si vuole sostenere l’esame).
L’art. 6 del D.M. 10/03/1998 prevede che i lavoratori dei luoghi di lavoro indicati nell’allegato X, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, debbano conseguire necessariamente l’attestato di idoneità tecnica che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 28.11.1996, n. 609, può essere rilasciato esclusivamente dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, a seguito di un accertamento dell’idoneità tecnica dei singoli lavoratori interessati.
Se richiesto, il servizio erogato potrà includere le pratiche e le attività per la compilazione della modulistica ai fini dell’iscrizione all’esame per il conseguimento dell’Idoneità Tecnica presso il Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica. Rimangono esclusi dal servizio (oltre a quanto non espressamente definito) gli oneri e le spese relativi alle tariffe, alle marche da bollo e a quant’altro richiesto dal Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica.
ELENCO ATTREZZATURE OCCORRENTI PER L’ACCERTAMENTO PRATICO*:
> n. 1 estintore a CO2 (Anidride carbonica) ogni 3 partecipanti (Tot. n. 3);
> n. 1 bombola gas GPL (gas propano liquido - gas da cucina) da kg. 20 ogni 13 partecipanti (Tot. n. 1).
*Le dotazioni e/o le quantità richieste potranno variare in funzione del numero di partecipanti e delle esigenze del Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica. Ove richiesto ci potremo assumeremo l’onere di provvedere alle dotazioni antincendio richieste/necessarie ai fini della prova di esame in oggetto.
Scheda esplicativa su come conseguire l'Idoneità Tecnica Antincendio
REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Testo coordinato del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e del D.M. 7 agosto 2012. Regolamento di prevenzione incendi, modalità di presentazione delle istanze, indirizzi e chiarimenti applicativi, ecc., con vari chiarimenti e commenti.
Il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n° 151/2011 è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Il regolamento tiene conto delle esigenze di semplificazione amministrativa, dell’introduzione della SCIA e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive, di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n° 160.
Inoltre, tiene conto dell’art. 16, comma 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che prevede l’individuazione delle attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica a norma dell’art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n° 400.
Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 ha previsto nell’ALLEGATO I un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d’incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate anche «Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco», o «Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», anche più semplicemente «Attività soggette».
Il DPR n° 151/2011 ha abrogato:
• Il DM 16/2/1982 che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
• Il DPR 26/5/1959, n° 689 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco.
REVISIONE DELL'ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE
Il nuovo regolamento ha previsto che l’elenco delle attività soggette a controllo possa essere soggetto a revisione in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio. La revisione dell’elenco delle attività soggette è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
In ogni caso, al di fuori di tale procedura, alcuni provvedimenti normativi successivi hanno di fatto apportato modifiche al citato elenco, come da ultimo il D.Lgs 31 luglio 2020, n° 101 relativo all’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che ha comportato la modifica dei valori per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n° 58, 59, 60, 61 e 62 dell’allegato I al DPR n° 151/2011.
Ciò alla luce del fatto che sono stati modificati i parametri per l’assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall’abrogato D.Lgs 17 marzo 1995, n° 230.
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'
Una delle principali innovazioni previste dal nuovo regolamento è quella relativa all’aggiornamento l’elenco delle “attività soggette” con l’introduzione di un “principio di proporzionalità”, individuando tre categorie (A/B/C) in ragione di rischio, dimensione e complessità.
SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE IN TRE CATEGORIE
(A-B-C) E DIFFERENZIAZIONE DEI PROCEDIMENTI
In relazione a dimensioni, settore di attività, esistenza di regole tecniche, sicurezza pubblica, e con differenziazione degli adempimenti procedurali, il nuovo regolamento prevede la suddivisione delle attività soggette nelle seguenti categorie:
- Categoria A: non deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione. Sono attività dotate di “regola tecnica” e con un limitato livello di complessità.
- Categoria B: deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione. Sono attività presenti in categoria A (dotate di “regola tecnica”), con un maggiore livello di complessità o anche attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C.
- Categoria C: deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente. Sono attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una “regola tecnica”.
NORME CONTENUTE NEL DOCUMENTO
- DPR 1° agosto 2011, n. 151. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122″
o Allegato I. “Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi”
o Allegato II. “Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi” - Circolare n° 4865 del 5 ottobre 2011.
Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1° agosto 2011, n° 151. - Lettera circolare n° 13061 del 6 ottobre 2011.
Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1° agosto 2011, n° 151: Primi indirizzi applicativi. - Nota DCPREV prot. n° 5555 del 18 aprile 2012.
DPR 151/2011 artt. 4 e 5 – Chiarimenti applicativi. - DM 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del dPR 1° agosto 2011, n° 151″.
- DM 2 marzo 2012 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
- Lettera circolare prot. n° 14724 del 26-11-2012 “Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al dPR 151/2011. Disposizioni per l’asseverazione”.
- Circolare prot. n° 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011 “D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro”.
- DLgs 8 marzo 2006, n° 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F., a norma dell’articolo 11 della legge 29/7/2003, n° 229” (stralcio articoli 16, 19 e 20).