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Materiale Didattico per la preparazione all'Esame/Accertamento di Idoneità Tecnica Antincendio

I lavoratori designati come addetti antincendio e alla gestione delle emergenze o addetti alla squadra di emergenza antincendio, da prescrizione normativa, devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici previsti dal D.M. 02/09/2021 che prevede 3 livelli di formazione: Corso Antincendio di Livello 1, Corso Antincendio di Livello 2, Corso Antincendio di Livello 3, oltre ai 3 corrispondenti livelli di Aggiornamento: Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 1, Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 2, Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 3.
Per determinare la tipologia di formazione necessaria per gli addetti antincendio e il corso richiesto dalla normativa per il corrispondente rischio antincendio dell’attività, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza, la congruenza o l'assimilabilità della propria azienda con le "attività" elencate nell’Allegato III del D.M. 02/09/21 nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4. Con questo metodo si potrà identificare univocamente il corretto livello di rischio e la corrispondente formazione da garantire agli addetti antincendio. Di seguito verrà illustrato come scegliere il corso antincendio corretto.

icona scarica file pdf del Minicodice Controlli (DM 01/09/2021)Classificazione livelli di formazione antincendio (1-2-3) (DM 02/09/2021)

Una persona adeguatamente formata con un adeguato corso antincendio avrà il compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza e reagire ad un possibile principio di incendio. I corsi per addetto antincendio livello 1 (ex rischio basso - 4 ore), livello 2 (ex rischio medio - 8 ore), livello 3 (ex rischio alto / elevato - 16 ore) si basano su argomenti come: principi della combustione e i processi di sviluppo di un incendio, tecniche di estinzione in funzione delle tipologie di fuoco (sostanze estinguenti specifiche). Dal punto di vista pratico verrà analizzato il corretto utilizzo di estintori, naspi, idranti, manichette e lance, imparando - attraverso il piano di emergenza e di evacuazione o, semplicemente, attraverso un intervento di prevenzione incendi - a porre in essere tutte le misure di comportamento idonee a ridurre i danni a cose o persone. L'obbligo di avere almeno un addetto antincendio vale per tutte le tipologie di impresa o attività con almeno un lavoratore ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998 (abrogato), DM 02/09/2021 e del D.Lgs. 81/2008.

Da Ottobre 2022 sono vigenti i 3 Decreti Ministeriali detti Minicodici, i quali hanno sostituito il D.M. 10 marzo 1998. Con l’entrata in vigore di questi tre Decreti MINICODICE (DM 1 settembre 2021, DM 2 settembre 2021, DM 3 settembre 2021) si chiude il processo di riforma della normativa di prevenzione incendi contenuta nel DM 10 marzo 1998, previsto dall’art. 46 del D. Lgs. 81/08, che viene pertanto definitivamente abrogato, lasciando spazio ai tre decreti di riforma:

icona scarica file pdf del Minicodice Controlli (DM 01/09/2021)Decreto Controlli (DM 01/09/2021)

icona scarica file pdf del Minicodice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio) (DM 02/09/2021)Decreto GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio) (DM 02/09/2021)

icona scarica file pdf del Minicodice Valutazione rischio incendio (DM 03/09/2021)Decreto Minicodice Valutazione rischio incendio (DM 03/09/2021)

Anche il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) è stato un testo rivoluzionario in materia di prevenzione incendi ed è uno strumento fondamentale per la comprensione e determinazione del rischio antincendio e dei rischi legati all'incendio, il fabbisogno formativo e la formazione richiesta per gli addetti antincendio, i presidi e i dispositivi antincendio necessari, i requisiti richiesti dalla normativa per ottenere la conformità antincendio nel rispetto dei parametri di legge. Sarà inoltre molto utile visionare il quadro d'insieme della normativa in materia di prevenzione incendi (Codice di prevenzione incendi - DM 3 agosto 2015, aggiornamenti e testi coordinati, regole tecniche orizzontali e verticali) o la sezione contenente i riferimenti al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015), note e chiarimenti e aggiornamenti in atto.
A distanza di 10 anni, infatti, si darà attuazione alle disposizioni di cui all’art. 46 del “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Nel frattempo, le disposizioni generali di cui a quest’ultimo decreto sono state integrate e aggiornate più volte, con circolari, chiarimenti, norme collegate, riferimenti incrociati, aggiornamenti vari, fino ad arrivare all’attuale versione integrata pubblicata dall’Ispettorato generale del lavoro, aggiornamento del Luglio 2018.

 

Cos'è l'Idoneità Tecnica degli addetti antincendio? In quali casi è richiesta obbligatoriamente?

L’art. 37 Comma 9 del D.Lgs. 81/08 (TUSL) richiede l’obbligo per qualsiasi attività con la presenza di almeno un lavoratore di frequentare un corso di formazione per il conseguimento dell’attestato per Addetto all’antincendio, in funzione del rischio di incendio individuato per la relativa attività e luogo di lavoro attraverso la valutazione dei rischi riportata sul DVR. Il rischio individuato potrà risultare univocamente: basso, medio o elevato. Nei casi di rischio di incendio medio o elevato potrebbe esserci l’obbligo di conseguire anche un attestato di Idoneità Tecnica.

Se l’attività rientra tra le categorie elencate nell'Allegato X del DM del 10/03/98, ormai sostituito (sebbene sostanzialmente sia rimasto uguale) dall'Allegato IV del Minicodice GSA (DM 02/09/2021 - Gestione e Sicurezza Antincendio)(Idoneità Tecnica Antincendio), terminato proficuamente il Corso Antincendio a rischio elevato - Livello 3 (16 ore) o medio - Livello 2 (8 ore) da noi erogato, sarà necessario richiedere obbligatoriamente [servizio non incluso nel prezzo] l’accertamento per il rilascio dell’IDONEITÀ TECNICA per gli addetti antincendio (di cui all’articolo 37 comma 9 del D.L.gs 81/08) al comando dei Vigili del Fuoco di competenza. Il rilascio dell’Idoneità Tecnica avverrà a seguito di un esame con prove orali, scritte e pratiche da svolgere obbligatoriamente presso il Comando e sotto l’esclusiva competenza dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti (o presso il quale si vuole sostenere l’esame).

L’art. 6 del D.M. 10/03/1998 prevedeva che i lavoratori dei luoghi di lavoro indicati nell’allegato X, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, dovessero conseguire necessariamente l’attestato di idoneità tecnica che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 28.11.1996, n. 609, il quale poteva e può essere rilasciato esclusivamente dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, a seguito di un accertamento dell’idoneità tecnica dei singoli lavoratori interessati.

Se richiesto, il servizio erogato potrà includere le pratiche e le attività per la compilazione della modulistica ai fini dell’iscrizione all’esame per il conseguimento dell’Idoneità Tecnica presso il Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica. Rimangono esclusi dal servizio (oltre a quanto non espressamente definito) gli oneri e le spese relativi alle tariffe, alle marche da bollo e a quant’altro richiesto dal Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica.

ELENCO ATTREZZATURE OCCORRENTI PER L’ACCERTAMENTO PRATICO*:
> n. 1 estintore a CO2 (Anidride carbonica) ogni 3 partecipanti (Tot. n. 3);
> n. 1 bombola gas GPL (gas propano liquido - gas da cucina) da kg. 20 ogni 13 partecipanti (Tot. n. 1).
*Le dotazioni e/o le quantità richieste potranno variare in funzione del numero di partecipanti e delle esigenze del Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica. Ove richiesto ci potremo assumeremo l’onere di provvedere alle dotazioni antincendio richieste/necessarie ai fini della prova di esame in oggetto.

Scheda riepilogativa per conseguire l'Idoneità Tecnica Antincendio
Scarica la scheda in pdf esplicativa per la verifica e il conseguimento dell'Idoneità Tecnica per gli addetti antincendio

 

MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE

Sul sito dei VV.FF potrai visualizzare le modalità di iscrizione e accertamento dell'Idoneità Tecnica Antincendio e le attività e i soggetti obbligati dal DM 02/09/2021.

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