Scadenze e Periodicità della Sicurezza, Salute e Igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08)
PREMESSA
Bisogna precisare che l'obbligatorietà degli adempimenti del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) scaturisce nel caso in cui si abbiano:
Attività lavorative con almeno un lavoratore: (definizione di Lavoratore)
Quotidianamente ci pervengono richieste di consulenza e chiarimento relative agli obblighi e gli adempimenti di legge in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle scadenze, le periodicità degli aggiornamenti previsti dalla normativa, la durata dei corsi di formazione e aggiornamento e la frequenza delle nomine dei vari soggetti coinvolti.
Tra i quesiti principali possiamo riscontrare:
- Entro quando redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)? Quando scade il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)? Quali sono i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi?
- Qual è la scadenza dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro?
- Qual è la periodicità degli aggiornamenti?
- Quando eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?
- Quando scade il mandato del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?
- Ogni quanto tempo bisogna controllare, mantenere, cambiare gli estintori?
- Ogni quanto tempo va effettuata la verifica degli impianti elettrici e degli ascensori?
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Le scadenze nelle nomine delle varie figure aziendali
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):
Non vi è scadenza normativa al mandato di RSPP, eventuali scadenze sono definite all’interno dell’eventuale contratto tra le parti.
Medico Competente (MC):
Non vi è scadenza normativa, eventuali scadenze sono definite all’interno dell’eventuale contratto tra le parti.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS:
Si tratta di un ruolo al quale si accede per designazione (in caso di rappresentanze sindacali aziendali) o per elezione diretta da parte dei lavoratori. L’incarico dura tre anni, salvo dimissioni, e la persona designata o eletta può svolgere anche più mandati. Rielezione da parte dei lavoratori, o conferma del rappresentante in carica, ogni 3 anni
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST:
E' una figura (individuata presso gli organismi paritetici o enti bilaterali) che andrà a coprire tale ruolo presso le aziende senza RLS.
Conferma o sostituzione del rappresentante in carica, ogni 3 anni, facendone richiesta agli organismi paritetici o enti bilaterali.
Le scadenze del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- entro 90 giorni dalla data inizio attività: per le imprese di nuova costituzione
- entro 30 giorni dalla modifica lavorativa
Facciamo un esempio.
Se un’azienda avvia la propria attività in data 20 marzo, entro il 19 giugno dello stesso anno dovrà redigere il Documento di valutazione rischi.
AGGIORNAMENTI E PERIODICITA' DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALE (DVR Generale);
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI (DVR Specifico);
1) art. 181 c.2 (valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici) ogni 4 anni (Rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, atmosfere iperbariche);
Il rischio chimico non ha periodicità ben definita secondo l'art. 181, comma 2, DLgs 81/2008. Ma dal primo giugno 2015 esistono delle nuove regole.
2) art. 236 c.5: ogni 3 anni (cancerogeno, mutageno);
3) art. 271 c.3: ogni 3 anni (biologico);
4) art. 29 c.3: aggiornamento entro 30 giorni in caso di:
- modifiche/variazioni del processo produttivo che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
- modifiche/variazioni significative dell'organizzazione del lavoro che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- cambiamenti o evoluzioni nella tecnica, nella prevenzione o nella protezione nei luoghi di lavoro;
- quando l'Organizzazione cambia ubicazione, sede, location in cui svolge le proprie attività;
- a seguito di infortuni significativi/importanti o malattie professionali;
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
- in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
DVR STANDARDIZZATO
Dal 1 Giugno 2013 le autocertificazioni in merito alla valutazione dei rischi non saranno più valide, i datori di lavoro dovranno quindi redigere il DVR (Documento Valutazione dei Rischi).
Per le aziende con meno di 10 dipendenti e che non rientrano nei settori seguenti:
• centrali termoelettriche;
• impianti ed installazioni nucleari;
• aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni;
• aziende industriali a rischio rilevante - come indicato da Art.2 D.Lgs 334 del 1999 - potranno elaborate il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sulla base di procedure standardizzate (previste dai commi 5 e 6 dell’art. 29 del D.lgs 81/2008 ma anche 6 bis e 7).
MANCATA, INCOMPLETA o IRREGOLARE ELABORAZIONE del DOCUMENTO di VALUTAZIONE RISCHI
Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione.
Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigili del Fuoco e che possono addebitare sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi.
Inoltre la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.
In conclusione si può quindi affermare che l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi risulta oggi un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa; è pensato per essere un documento dinamico e interattivo che deve rispecchiare le reali particolarità specifiche dell’azienda, evidenziando da un lato le criticità e le relative misure di miglioramento, e dall’altro le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo.
Piano di emergenza
Per le sole attività soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco o con più di 9 dipendenti (da 10 lavoratori in su):
- entro 30 giorni dalla modifica lavorativa
Riunione periodica della Sicurezza
Per le aziende con più di 15 lavoratori è obbligatorio indire una riunione periodica almeno:
- 1 volta l’anno
Corsi di formazione e aggiornamento
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Lavoratori
- Corsi di formazione base entro 60 giorni dalla data di assunzione
- Aggiornamenti di 6 ore nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso base
RLS
- Corsi di aggiornamento 1 volta all’anno della durata di 4 o 8 ore per le tutte le aziende
Addetti Primo soccorso (PS) e addetti Antincendio (AI)
- Corsi di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso ogni 3 anni (4 ore per Aziende Gruppo B/C) | (6 ore per Aziende Gruppo A);
- Corsi di aggiornamento per addetti all’Antincendio (addetti alle emergenze ed evacuazione) ogni 3 anni (2-5-8 ore rispettivamente per le aziende a rischio incendio basso - medio - alto) ai sensi della circolare 12653 del 23 febbraio 2011.
RSPP
- Aggiornamenti nell’arco dei 5 anni successivi al corso di abilitazione. La durata degli aggiornamenti dipende dal Macro-settore B di appartenenza.
I nostri corsi
Ecco i principali corsi di formazione sicurezza sul lavoro a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa, Grosseto, Siena, Livorno, Massa, Carrara e in tutta la Toscana (in aula o presso il cliente) e in tutto il territorio nazionale (in modalità e-learning online):
- Corso per addetti antincendio e alla squadra di emergenza incendi
- Corso per addetti al primo soccorso e alla squadra di primo soccorso
- Corso per addetti alla manipolazione di alimenti (H.A.C.C.P.)
- Corso di formazione e informazione sui rischi specifici
- Corso lavoratori-sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Corso Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Altri corsi disponibili:
- corso per Datori di lavoro che ricoprono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP)
- corso di Aggiornamento per Datori di lavoro che ricoprono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP)
- corso di Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- corso Addetto al Primo Soccorso
- corso Aggiornamento Primo Soccorso
- corso Addetto Antincendio Rischio Basso e Rischio Medio
- corso di Aggiornamento Antincendio
- corso per Preposto e Dirigente
- corso per Carrellista
- corso di Formazione e Informazione per i Lavoratori
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Sorveglianza Sanitaria
Premesso che è il medico competente che stabilisce, durante la visita preliminare, quale sia la frequenza più opportuna a cui sottoporre il lavoratore a visita medica periodica, stimiamo una periodicità generale di seguito:
- Al momento dell'assunzione del lavoratore;
- Almeno una volta all’anno in caso di esposizione a sostanze chimiche e cancerogene o ad agenti biologici
- Ogni 2 o 5 anni in caso di esposizione a rischio Videoterminali
Sopralluogo e visita degli ambienti di lavoro
- Almeno una volta all’anno da parte del Datore di lavoro, RSPP e Medico Competente.
Manutenzioni periodiche
Estintori
VEDI TABELLA DEI CONTROLLI E LE MANUTENZIONI OBBLIGATORI PER GLI ESTINTORI: [.pdf - 45,118 Kb]
Impianti elettrici
- Verifiche ispettive obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 ogni 2 o 5 anni per ambienti rispettivamente a rischio di incendio alto od ordinario (medio – basso)
- Verifiche ai sensi del D.M. 37/08: Ogni 2 o 5 anni verifica della messa a terra, ogni 6 mesi verifica del corretto funzionamento dei differenziali
Ascensori (ai sensi del DPR 162/99)
- Visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti ogni 6 mesi
- Visite di manutenzione preventiva: non è specificata una periodicità perché questa dipende dalle caratteristiche dell’impianto, di norma vengono eseguite 8-12 visite all’anno (incluse le due semestrali)
Comunicazioni di infortunio sul lavoro
- Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico comunicare all’INAIL un infortunio sul lavoro
Il Lavoratore
In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio da parte del lavoratore all'INAIL deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
- rivolgersi al suo medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
Il Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro deve assolvere sia all’obbligo di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi all'INAIL (articolo 53, D.P.R. n. 1124/1965) sia di comunicazione ai fini statistici secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, articolo 18, comma 1, lettera r). Dal sito dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, il Datore di Lavoro potrà scaricare i moduli da compilare per la denuncia di un infortunio all'INAIL.
Ai fini assicurativi il datore di lavoro ha quindi l'obbligo di presentare per via telematica all’INAIL, nonché per il suo tramite al SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e delle informazioni relative a tutti gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Ai fini statistici invece l’obbligo di comunicazione per via telematica all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni e ciò deve essere comunque assolto per mezzo della denuncia ex articolo 53, D.P.R. n. 1124/1965.