SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 151/2015 e D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) vi sono:
1) Abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese (dal 23 dicembre 2015 imprese e aziende non sono più obbligate a compilare e conservare il registro degli infortuni);
2) Raddoppio e triplicazione dell’importo delle sanzioni (raddoppio se la violazione è relativa a ad un numero di lavoratori superiore a 5, triplicazione se la violazione è relativa a ad un numero di lavoratori superiore a 10) per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3) Possibilità di aggiornamento dei corsi per coordinatore della sicurezza in modalità e-learning.
Le violazioni che verranno punite con un aumento dell’importo sono:
- mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico ( ammenda da 2.000 a 4.000 euro);
- mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
- mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
- mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
- mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro).
Il sistema sanzionatorio in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, riguarda in maniera più o meno grave e in funzione del diverso grado di responsabilità tutti i soggetti interessati dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale: datore di lavoro, dirigente, preposto, funzionario, etc.
Il sistema sanzionatorio relativo alla sicurezza sul lavoro prevede una suddivisione di responsabilità tra i vari soggetti coinvolti e, in funzione di queste, le relative sanzioni conseguenti ai casi specifici trattati.
Le 3 categorie di responsabilità giuridica previste dall'ordinamento giuridico italiano sono:
- Penale;
- Civile;
- Amministrativa.
Ognuna di esse, a sua volta suddivide le responsabilità individuali in:
- soggettive;
- oggettive.
Le responsabilità penali soggettive individuano un soggetto responsabile e sanzionabile relativamente ad atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente.
Le responsabilità penali oggettive, invece, individuano un soggetto investito di una responsabilità anche da parte dei terzi che lo rappresentano, in virtù della posizione occupata.
Un esempio può essere quello di un datore di lavoro o un dirigente o un funzionario che diventa responsabile dell'operato di un proprio sottoposto, in virtù della propria posizione gerarchica all'interno dell'organigramma aziendale.
1 Responsabilità giuridica penale
La Responsabilità giuridica penale è rigorosamente di tipo soggettivo. Le sanzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo pecuniario, detentivo o applicazioni di tipo accessorio (interdizioni, sospensioni, divieti). Il D.Lgs 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nell’art 25 prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
2 Responsabilità giuridica civile
La Responsabilità giuridica civile può essere di tipo soggettivo oppure oggettivo. L'art 2087 del Codice Civile recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”(Responsabilità Soggettiva). Assimilabili alla Responsabilità Oggettiva invece sono i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro.
Le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale). Esse si applicano al soggetto individuale come all'impresa e, generalmente, prevedono il risarcimento del danno causato, più - eventualmente - quello delle spese istruttorie.
3 Responsabilità giuridica di tipo amministrativo
La Responsabilità giuridica di tipo amministrativo è unicamente di tipo soggettivo e prevede sanzioni pecuniarie piuttosto che interdittive e colpisce sia enti che soggetti individuali.
In pratica, il D.Lgs 81/08 elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura gerarchica aziendale.
Nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro sia la quantità che l’entità delle sanzioni sono proporzionali al ruolo gerarchico e quindi al numero ed al livello di responsabilità e di potere esecutivo dei soggetti gerarchici aziendali. Avremo quindi:
- Sanzioni per il lavoratore
- Sanzioni per preposti e dirigenti
- Sanzioni per altre figure della sicurezza sul lavoro
- Sanzioni per mancata o incompleta redazione del DVR
SANZIONI SCHEMATIZZATE
MANCATA REDAZIONE DOCUMENTO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR)
Arresto da 3 a 6 mesi / ammenda da € 2.500 - 6.400 |
MANCATA FORMAZIONE SPP DL
Arresto da 3 a 6 mesi / ammenda da € 2.500 - 6.400 |
MANCATA FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
Arresto da 2 a 4 mesi / ammenda da € 750 - 4.000 |
MANCATA FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Arresto da 2 a 4 mesi / ammenda da € 750 - 4.000 |
MANCATA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
Arresto da 2 a 4 mesi / ammenda da € 1.200 - 5.200 |
MANCATA FORMAZIONE R.L.S.
Arresto da 3 a 6 mesi / ammenda da € 2.500 - 6.000 |
INOSSERVANZA NORME SULLA MEDICINA DEL LAVORO
Varie e relative alle singole infrazioni. |
Nei casi più gravi è prevista anche la chiusura dell’attività.
Sanzioni Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08
CORSI E DOCUMENTI OBBLIGATORI |
DURATA A SECONDA DEL RISCHIO |
RINNOVO |
SANZIONI (indicative) PER INADEMPIMENTO |
RSPP datore di lavoro |
Rischio Basso (16 ore) Rischio Medio (32 ore) Rischio Alto (48 ore) |
Ogni 5 anni |
Arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
Nomina RSPP esterno |
Incarico conferito a tecnico esterno |
Arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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Corso Antincendio a rischio basso Corso Antincendio a rischio medio Corso Antincendio a rischio alto |
Rischio Basso (4 ore) Rischio Medio (8 ore) Rischio Alto (16 ore) |
Ogni 3 anni (Basso e Medio)(Non definito ma consigliato) Ogni 2 anni (Alto)(Non definito ma consigliato) |
Arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 750 a 4.000 euro |
Corso Primo soccorso |
Aziende B/C (12 ore) |
Ogni 3 anni |
Arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 750 a 4.000 euro |
Corso Formazione lavoratori |
Rischio Basso (8 ore) Rischio Medio (12 ore) Rischio Alto (16 ore) |
Ogni 5 anni |
Arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 750 a 4.000 euro |
Documento Valutazione Rischi (DVR) |
Ad ogni cambiamento significativo |
Arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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Valutazione Stress Lavoro Correlato |
Ad ogni cambiamento significativo |
Arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 750 a 4.000 euro |
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Piano Operativo per la Sicurezza (POS) |
Per ogni cantiere |
Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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Nomina Medico Competente (MC) |
Ogni anno |
Arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 750 a 4.000 euro |