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> Certificazione conformità tubazioni e apparecchiature in pressione (PED) Firenze, Prato, Pistoia, Toscana.
> Certificato PED e Dichiarazione Conformità per controllo rischi e sicurezza apparecchi e tubature in pressione.
> Direttiva 97/23/CE - Decreto Legislativo 93/2000

Un recipiente in pressione è un recipiente progettato per contenere gas o liquidi ad una pressione differente da quella esterna. Solitamente il fluido contenuto dal recipiente è sottoposto ad una pressione più alta di quella esterna. Esempi di recipienti in pressione sono: serbatoi di gas e di liquidi, colonne di distillazione in raffinerie e impianti petrolchimici, polmoni smorzatori per compressori alternativi, recipienti di reattori nucleari.

La Direttiva Attrezzature a Pressione, denominata PED (n. 97/23/CE) è una direttiva di prodotto emanata dalla Comunità Europea e recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 93/2000.
La direttiva PED regolamenta a livello Europeo:
- progettazione;
- fabbricazione;
- equipaggiamento e installazione in sicurezza;

- valutazione di conformità delle attrezzature e degli insiemi a pressione.

Rientrano nel campo di applicabilità della direttiva: valvole idrauliche, tubazioni, accessori di sicurezza, contenitori a pressione e, in generale, tutti i recipienti sottoposti ad una pressione relativa massima ammissibile PS superiore a 0.5 bar.
Le apparecchiature in pressione, con pressione uguale o inferiore a 0,5 bar sono comunque escluse dalla applicazione della normativa. Se invece con pressione superiore occorre valutare se queste rientrano nel campo di applicazione della norma, ovvero se non vi rientrano.
Quindi le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a procedura di valutazione, in funzione della categoria di attribuzione in cui sono classificate, per verificare il soddisfacimento dei Requisiti Essenziali di Sicurezza.
Nel caso rientrino nel campo di applicazione, le attrezzature in pressione devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'Allegato I della Direttiva e devono poi riportare la marcatura CE, seguita dal numero di notifica dell'Organismo Notificato.

La verifica di conformità alla normativa D. Lgs. 93 del 25/02/2000 (direttiva 97/23/CE), in particolare per le attrezzature ricadenti in categorie da II a IV, dovrà essere eseguita da un Organismo Notificato.

La direttiva PED è applicabile a prodotti in pressione da immettere sul mercato comunitario, quindi alla nuova produzione e commercializzazione, oltre al caso in cui avviene una modifica sostanziale - tale da richiederne la rivalutazione - su un prodotto già presente sul mercato.
Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere in seguito segnalate, comunicate e denunciate all’INAIL (D.M. n. 392/04).
Gli organismi di riferimento, notifica, ispezione, verifica e controllo saranno quindi l'INAIL, L'ASL, ARPA o altri soggetti pubblici o privati abilitati. Tra gli enti che intervengono nella valutazione di conformità delle attrezzature a pressione abbiamo gli Organismi Notificati, gli Ispettorati degli utilizzatori ed entità terze riconosciute.

Ai fini dalla direttiva PED, valgono le seguenti definizioni:
Per «attrezzature a pressione» si intendono:

  • recipienti: (compressori, autoclavi, condensatori, recipienti a gas o a vapore, reattori, scambiatori, sfere GPL);
  • tubazioni in pressione compresi in pressione: (giunti di smontaggio, giunti di dilatazione, flangie, raccordi);
  • accessori in pressione: (valvole idrauliche, saracinesche, valvole a farfalla, valvole a fuso, sfiati, valvole di non ritorno);
  • insiemi: attrezzature in pressione assemblati da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;
  • accessori di sicurezza: dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature in pressione contro il superamento dei limiti ammissibili:
    - dispositivi di limitazione diretta della pressione: valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico pressione (CSPRS);

    - dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura: pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido, dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR);

Le attrezzature a pressione comprendono anche elementi annessi a parti pressurizzate, quali raccordi, manicotti, flange, supporti, alette mobili, ecc.
Per «recipiente» si intende un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati.
Esso comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature.

Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti, tra cui:
• compressori;
• autoclavi;
• condensatori;
• recipienti a gas o a vapore;
• reattori;
• scambiatori;
• sfere GPL, ecc.

Per «tubazioni» si intendono i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione.
Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione quali giunti di smontaggio, giunti di dilatazione, flangie, raccordi. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni.

 

Certificazione di Recipienti a Pressione e Classificazione delle attrezzature

I fabbricanti di attrezzature a pressione, sono tenuti a valutare ed identificare il livello di rischio, associato alla pressione, ma non solo da esso generato, imputabile all'uso previsto delle attrezzature che intendono porre sul mercato comunitario.
Maggiore è il livello di rischio, maggiore risulta essere la categoria di appartenenza dell'attrezzatura.
La definizione della categoria di una attrezzatura avviene mediante la comparazione dei seguenti dati con le tabelle di riferimento riportate in allegato II della direttiva:

  • dimensioni dell'apparecchiatura (volume V in litri nel caso di recipienti, diametro DN in mm nel caso di tubazioni);
  • pressione massima ammissibile (PS): pressione massima in bar per la quale l'attrezzatura è progettata, secondo specifica del fabbricante;
  • temperatura minina/massima ammissibile (TS): temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è stata progettata, secondo specifica dal fabbricante
  • fluido: gas, liquidi, vapori allo stato puro o loro miscele, si distinguono in:
  • fluidi di gruppo 1: pericolosi. Rientrano in questo gruppo i fluidi:
  •     esplosivi
  •     tossici
  •     infiammabili
  •     comburenti

NB: Per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti all'alt. 2, comma 2, del Dlgs 3 febbraio 1997 n. 52, come "esplosivi estremamente infiammabili", "facilmente infiammabili", "infiammabili (quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità), "altamente tossici", "tossici", "comburenti";

  • fluidi del gruppo 2: non pericolosi. Fanno parte di questo gruppo tutti quelli che non rientrano nel gruppo 1.

L'attrezzatura o l'insieme acquisiscono la categoria di rischio più severa tra le categorie di rischio delle attrezzature a pressione che ne fanno parte ad eccezione degli accessori di sicurezza i quali sono automaticamente classificati in IV categoria, che è quella di rischio massimo.
Per i recipienti e per le tubazioni risulta:
  - per le caldaie si fa riferimento alla tabella 5;
  - per gli accessori di sicurezza alla tabella 4;
  - e per gli altri la tabella pertinente.

Per i recipienti e per le tubazioni risulta:

Certificazione conformità tubazioni e apparecchiature in pressione PED Firenze, Prato, Pistoia, Toscana

 

Per le caldaie si fa riferimento alla tabella 5, per gli accessori di sicurezza alla tabella 4, e per gli altri la tabella pertinente.

A seconda della categoria di rischio della generica attrezzatura in pressione variano le procedure di certificazione CE per la Direttiva PED:

  • nel caso di provati bassi limiti di pericolosità dell'attrezzatura (come previsto nell'articolo 3, comma 3 della Direttiva), non si deve apporre alcuna marcatura CE, perciò si può mettere il prodotto sul mercato accompagnato dalle sole informazioni necessarie all'acquirente per un uso corretto dell'apparecchiatura stessa;
  • corretta prassi costruttiva sufficiente (art.3 comma 3)
  • per le categorie I, II, III o IV, è obbligatorio emettere la Dichiarazione di Conformità ed apporre il Marchio CE, operazione che, per le classi II, III e IV viene autorizzata dall'organismo notificato. Per poterla apporre il fabbricante deve seguire, in ogni fase realizzativa, prescrizioni sempre più impegnative al crescere della classe. Tali prescrizioni variano sulla base del prodotto fornito.

Per la categoria I, nella quale ricadono le apparecchiature meno pericolose, è obbligatoria la certificazione CE senza richiedere l'intervento dell'Organismo Notificato, infatti la PED ammette quella che si usa definire “auto-certificazione", cioè la marcatura CE dell'oggetto in base alla preparazione di un fascicolo tecnico - che dimostri come sono soddisfatti i requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva e giustifichi anche l'appartenenza del prodotto alla I categoria - accompagnata da una Dichiarazione CE di Conformità emessa dal fabbricante e destinata all'acquirente.

Le richieste sono più onerose nelle classi superiori, fino alla classe IV infatti:

  • per la categoria II è obbligatoria la certificazione CE tramite un organismo notificato, che senza entrare nel merito della progettazione, provvede anche ad effettuare la sorveglianza della produzione, nelle modalità scelte dal fabbricante;
  • per la categoria III è obbligatoria la certificazione CE tramite un organismo notificato; quando il fabbricante non ha certificato anche il suo sistema qualità, inclusa la progettazione, è prevista anche l'esecuzione di prove approfondite sul prototipo da certificare CE;
  • per la IV categoria di rischio si richiede il massimo livello di controllo della progettazione e della produzione; si fa riferimento agli accessori di sicurezza (in automatico), e agli insiemi costituiti da recipienti + tubazioni con l'utilizzo di fluidi pericolosi a pressioni elevate; la IV categoria non viene mai raggiunta in caso di fluidi di Gruppo 2 con tensione di vapore inferiore a 0,5 bar (es.: acqua con temperatura inferiore a 110 °C), qualsiasi sia la dimensione dell'apparecchiatura.

 

Utilizzo dei prodotti PED

La direttiva 97/23/CE riguarda solamente le attività produttive dell'attrezzatura a pressione e la sua libera vendita. L'utilizzo dell'attrezzatura non rientra direttamente nella direttiva europea ma ogni stato ha emanato specifiche normative per questo scopo. In Italia la norma che riguarda l'utilizzo delle attrezzature a pressione è il DM n°329 del 1-12-2004.

 

Esclusione dal campo di applicazione del PED

L'art. 1 del D.Lgs n.93/2000 riporta il campo di applicazione del D.Lgs.; il comma 3 elenca le attrezzature in pressione escluse dal campo di applicazione del PED; tra queste alla lett. a):

  • le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le atterzzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta.

Da quanto sopra si evince che nel caso ad esempio di una condotta premente di un acquedotto, le tubazioni e apparecchiature interne all'impianto di sollevamento sono soggette a PED.

 

Condizioni per l'immissione sul mercato e la messa in servizio

  1. Possono essere immessi sul mercato e messi in sevizio le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni del presente decreto e ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purchè, debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
  2. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o di analoghe manifestazioni pubbliche è consentita la presentazione di attrezzature a pressione o di insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello visibile indichi chiaramente la non conformità, nonché l'impossibilità di acquistare tali attrezzature o insiemi prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Il responsabile della presentazione deve presentare all'autorità pubblica preposta a rilasciare l'autorizzazione alle suddette manifestazioni un relazione tecnica nella quale sono dettagliatamente descritte le adeguate misure adottate per garantire la sicurezza delle persone.

 

Requisiti tecnici particolari

1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le modalità seguenti:

a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:

  1. gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i limiti seguenti:
    - per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V è superiore a 25 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1);
    - per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V è superiore a 50 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);
  2. liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i limiti seguenti:
    - per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PS-V è superiore a 200 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3);
    - per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS-V è superiore a 10000 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);

b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 °C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);

c) tubazioni destinate a contenere:

  1. gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione dì vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
    - per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II, tabella 6);
    - per i fluidi del gruppo 2, quando la DN é superiore a 32 e il prodotto PS-DN è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);
  2. liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
    - per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS-DN è superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8);
    - per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è superiore a 200 e il prodotto PS-DN è superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);
    d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.

2. Gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c), devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'allegato I, qualora abbiano le caratteristiche seguenti:

  • a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;
  • b) gli insiemi diversi da. quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in servizio come insiemi;
  • c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110°C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato c la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purchè progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.

 

Cosa è l'Organismo Notificato?

Un Organismo Notificato è un Organismo di certificazione o Ente di Certificazione o Laboratorio di Prova autorizzato dall'Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione Europea, per attuare i compiti legati alla applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti e servizi. Il compito istituzionale degli Organismi Notificati è quello di valutare la conformità di prodotti e servizi alle condizioni fissate dalle Direttive Europee, per conto degli operatori economici, con competenza, trasparenza, neutralità, indipendenza.

La designazione degli Organismi Notificati da parte delle Autorità Governative Nazionali avviene sulla base di comuni criteri di competenza tecnica, integrità professionale, indipendenza, affidabilità, capacità organizzativa, rispetto della normativa europea vigente per gli Organismi Notificati (norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021).

Gli Organismi Notificati intervengono in tutti i settori previsti dalle Direttive Europee di “Nuovo Approccio” dietro autorizzazione specifica dell'Autorità Ministeriale Nazionale indicati nella notifica dell'ente ovvero per singolo prodotto o produzione cioè come Organismo Notificato di certificazione, di ispezione od anche come laboratorio di prova. Al termine dell'attività l'Organismo Notificato rilascia il Certificato di Conformità che attesta la conformità del prodotto o del processo produttivo o dell'ispezione eseguita alle Direttive Comunitarie.

 

Normativa Certificazione di Recipienti a Pressione

  • Direttiva PED - Direttiva 97/23/CE (pubblicata su Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N.L.181/1 del 9.7.97);
  • Decreto Legislativo 25.02.2000 n. 93 - Attuazione della direttiva 92/23/CE in materia di attrezzatura in pressione (pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°91 del 18-04-2000);
  • DL n°329 del 1-12-2004 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°22 del 28-01-2005) - certificazione di attrezzature a pressione ed insiemi immessi sul mercato comunitario europeo;

 

Normativa da scaricare

Scarica i Decreti in materia di attrezzature in pressione PED di aziende e imprese di Firenze, Prato, Toscana

 

> Decreto Legislativo n° 93 del 25/02/2000. Attuazione della direttiva 97/23/CE [.pdf - 737.610 Kb]

> Modifiche Decreto Legislativo 93 del 25/02/2000. Attuazione Direttiva 2014/68/UE [.pdf - 1.876 Mb]

> Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004 [.pdf - 74.103 Kb]

> D.M. 11 Aprile 2011, modalità di effettuazione verifiche periodiche e criteri di abilitazione dei soggetti abilitati [.pdf - 343.165 Kb]

> Circolare n. 11 del 25 maggio 2012, chiarimenti al D.M. 11 Aprile 2011 [.pdf - 1.985 Mb]

 

Schema riassuntivo DIRETTIVA PED e Adempimenti

 

Applicazione del Decreto Ministeriale n. 329/2004

Obblighi dell’utilizzatore di compressori

Gli obblighi per gli utilizzatori di compressori previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive n. 329 del 1 dicembre 2004 possono essere i seguenti:
- Dichiarazione di messa in servizio
- Verifica di primo impianto
- Verifiche di riqualificazione periodica

 

Dichiarazione di messa in servizio

La Dichiarazione di messa in servizio è obbligatoria per tutti i recipienti semplici a pressione ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 attraverso le suguenti condizioni:

se PS > 12 bar => V > 25 litri
se PS < 12 bar => V > 50 litri

L’Articolo 1, punto c) del Decreto del Ministero delle attività produttive n. 329 del 1 dicembre 2004, stabilisce che “gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE” rientrano nel campo di applicazione di tale decreto.
In base a quanto indicato al punto i) dell’Articolo 2, sono invece esclusi i “recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacità minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacità minore o uguale a 50 litri”.

Per “Dichiarazione di messa in servizio” (Allegato I) si intende il fascicolo da presentare all'ISPESL (oggi INAIL) e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio e contenente i seguenti documenti in base a quanto previsto dall’Articolo 6.1 del DM 329/2004:

  1. l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
  2. una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
  3. una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
  4. il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
  5. un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

 

Verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio

L’Articolo 4.1 del DM 329/2004 stabilisce che le attrezzature o insiemi a pressione che ricadono nello scopo del decreto, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
Per quanto riguarda i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991, tale verifica non è obbligatoria se:

PS < 12 bar
e
PS * V < 8 000 bar * Litro

Dove obbligatorio, tale verifica deve essere effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice e consiste nell’accertamento da parte dell’ente verificatore che l’attrezzatura sia stata correttamente installata nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni d’uso e manutenzione rilasciate dal fabbricante dell’attrezzatura stessa; in particolare la verifica è finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi.
L’Articolo 6.4 stabilisce che per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.

 

Attrezzature già in esercizio al 12 febbraio 2005 data di entrata in vigore del DM 329/04

Tutte le attrezzature poste in esercizio e certificate secondo il DL 93/2000, per le quali era già stata presentata la denuncia di messa in esercizio alla data del 12 febbraio 2005, la stessa sarà considerata equivalente all’attuale messa in servizio purché la documentazione già presentata venga integrata con i documenti tecnici richiesti dall’attuale decreto per le nuove attrezzature.

 

Verifiche di riqualificazione periodica

Il decreto 329/04 impone agli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio di sottoporre gli stessi a verifiche di riqualificazione periodica da parte dei soggetti preposti; l’ attestazione positiva di tali verifiche consentirà la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature stesse.

Le verifiche di riqualificazione periodica si dividono in:
- verifiche di integrità: consistono nell’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall’esterno e dall’interno, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si dovessero rendere necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
- verifiche di funzionamento: consistono nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio e nelle istruzioni d’uso del fabbricante e nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza.

Le verifiche di riqualificazione periodica sono obbligatorie per tutti i recipienti soggetti a corrosione e per tutti i recipienti non soggetti a corrosione aventi:

PS >12 bar
o
PS ≤12 bar e PS * V > 12 000 bar*litro

Le frequenze dei controlli sono imposte dagli Allegati A/B del DM 329/04 e possono essere modificate se il manuale d’uso e manutenzione predisposto dal fabbricante indica frequenze di controllo inferiori a quelle previste dal presente decreto.
La cadenza dei controlli si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.

In accordo con l’articolo 11 del DM 329/04 sono esclusi dai controlli periodici tutti i recipienti contenenti fluidi del gruppo 2, escluso il vapore d’acqua, che non sono soggetti a corrosione interna o esterna e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

PS ≤ 12 bar
e
PS*V < 12 000 bar*l

Per le attrezzature escluse dai controlli periodici l’utilizzatore dovrà accertarsi e garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza di cui al D.vo 626/94 ed eventuali ulteriori specifiche riportate nel manuale d’uso redatto dal fabbricante del serbatoio.

 

Attrezzature già sottoposte a verifiche d’esercizio prima del 12 febbraio 2005

L’Articolo 15.2 del DM 329/04 stabilisce che: “Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già sottoposte alle verifiche di esercizio previste dalla normativa previgente, le norme relative alla riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima verifica periodica in scadenza”.
Gli utilizzatori di attrezzature e sistemi a pressione già sottoposti a verifiche periodiche secondo la legislazione previgente dovranno quindi effettuare la prima verifica in scadenza secondo la legislazione previgente dopodichè dovranno applicare la nuova normativa e quindi seguire tempi e metodi previsti dal DM 329/04.

 

Esoneri e scadenze

Tutti gli esoneri e le scadenze stabilite dal DM del 21 maggio 1974 perdono la loro validità e non possono più essere concessi né dall’INAIL né da altri soggetti.
L’utilizzatore potrà chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico ispezioni alternative e con periodicità differenti da quelle previste dal DM 329/04 fornendo la documentazione tecnica tale da dimostrare la garanzia del livello di protezione equivalente e sempre considerando quanto dichiarato dal fabbricante nel manuale d’uso.

 

Obblighi dell’utilizzatore

In base all’articolo 7.1, la mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:

  1. messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
  2. esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio.

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